29 aprile 2025

Mandello Lario. Obbligo per i possessori o conduttori di cani di rimuovere anche le deiezioni liquide

Una recente ordinanza a firma del sindaco, Riccardo Fasoli, vieta altresì la presenza di cani nelle aree pubbliche attrezzate con giochi per bambini. Occorre poi avere con sé apposite bottigliette, borracce, spruzzatori o altri contenitori d’acqua da versare sulla deiezione liquida dell’animale


La premessa è esplicita: “Il suolo pubblico (muri, strade, piazze, monumenti) per incuria dei proprietari o conduttori di cani viene sovente insudiciato dagli escrementi e dall’urina degli animali, recando disturbo, disagio e pericolo per i pedoni, nonché provocando notevole degrado per i centri abitati”.

Si fa poi riferimento alle numerose segnalazioni e alle lamentele della cittadinanza in merito ai disagi derivanti dalle deiezioni, anche liquide, a opera di cani a ridosso di edifici, su strade pubbliche, autoveicoli, luoghi di culto, contenitori domiciliari della raccolta differenziata e non soltanto.

Da qui l’ordinanza, a firma del sindaco di Mandello Lario Riccardo Fasoli, in cui si specifica che “tali comportamenti, oltre a pregiudicare il pubblico decoro e a deturpare i muri e gli angoli degli edifici e a rilasciare sgradevoli odori per le strade, in particolar modo nei periodi estivi e di scarse precipitazioni, possono anche essere causa di potenziali pericoli di natura igienico-sanitaria”.

“Per i cani - si legge nell’ordinanza - le deiezioni liquide non sono soltanto una funzione fisiologica ma servono a marcare il territorio per lasciare tracce odorose e per comunicare con i propri simili e può accadere che i proprietari degli immobili utilizzano mezzi repellenti non idonei per evitare il fenomeno come composti a base di pepe di Cayenna, peperoncino o altro, non propriamente adeguati”.

Richiamata quindi una precedente ordinanza relativa sempre alle norme per la gestione dei cani su aree pubbliche che disponeva che “il detentore è tenuto a raccogliere immediatamente e con i mezzi ritenuti più appropriati (palette di plastica, sacchetti) le deiezioni degli animali” e ricordato che “le deiezioni, debitamente chiuse in sacchetti o contenitori idonei, devono essere depositate nei contenitori espressamente previsti a tale scopo e laddove mancanti nei contenitori pubblici per la raccolta dei rifiuti”, la nuova ordinanza specifica che “le persone incaricate della custodia del cane possono rimuovere anche le deiezioni liquide semplicemente dotandosi di bottigliette, borracce, spruzzatori o altri contenitori d’acqua da versare all’occorrenza, senza aggiunta di sostanze chimiche o detergenti”.

Il provvedimento sindacale specifica quindi che “all’interno del centro abitato di Mandello Lario tutti i proprietari di cani o di altri animali d’affezione, nonché le persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia o conduzione, devono fare il possibile per non far urinare il proprio cane a ridosso dei portoni di ingresso e degli accessi ad abitazioni e negozi o attività artigianali, sui muri, sulle vetrine, a ridosso di edifici pubblici e di culto, sui contenitori della raccolta differenziata esposti dagli utenti, sui paracarri, sulle fermate degli autobus, sulle ruote di auto e motoveicoli o velocipedi, catene di sicurezza di motoveicoli e ciclomotori, sulle “bocche di lupo” di cantine o autorimesse, privilegiando le aree verdi attrezzate specificatamente per cani, le aiuole, le alberature stradali, le superfici non pavimentate, le pavimentazioni stradali possibilmente in prossimità di caditoie e griglie”.

Occorre poi “avere con sé apposite bottigliette, borracce, spruzzatori o altri contenitori d’acqua (di almeno 500 ml) da versare sulla deiezione liquida dell’animale, riversare una congrua quantità d’acqua in corrispondenza della chiazza interessata dalle deiezioni prodotte dai cani ai fini della loro diluizione e della ripulitura delle superfici interessate”. E’ inoltre fatto divieto di condurre cani e di  lasciare che gli stessi facciano i loro bisogni solidi e liquidi all’interno delle aree giochi attrezzate esistenti sul territorio comunale.

Per l’inosservanza di tali norme è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 100 a un massimo di 500 euro.

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